Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 272
Art.1
Definizioni
1. L'art. 1 della legge 16 agosto 1962 n. 1654 come sostituito dall'art. 1 della legge 16 luglio 1974 n. 329 modificato dall'art. 1 della legge17 aprile 1989 n. 141 è sostituito dal seguente:
La denominazione "birra" è riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica con ceppi di Saccharomyces Carlsbergenis o di Saccharomyces Cerevisae di un mosto preparato con malto, anche torrefatto, di orzo o di frumento o di loro miscele e d'acqua amaricato con luppolo o suo derivato o con entrambi.
La fermentazione alcolica del mosto può essere integrata con una fermentazione lattica.
Nella produzione della birra è consentito l'impiego di estratti di malto torrefatto e degli additivi alimentari consentiti dal Decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996 n. 209.
Il malto d'orzo o di frumento può essere sostituito con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, nonché con materie prime amidacee e zuccherine nella misura massima del 40% calcolato sull'estratto secco del mosto.
Art. 2
Denominazione di vendita
L'art. 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 come sostituito dall'art. 2 della legge 17 aprile 1989, n. 241, e dall'art. 19 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:
La denominazione "birra analcolica" è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 3 e non superiore a 8 e con titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,2%.
La denominazione "birra leggera" o "birra light" è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 5 e non superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,2% e non superiore a 3,5%.
La denominazione "birra" è riservata al prodotto con gradi Plato superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 3,5%; tale prodotto può essere denominato "birra speciale" se il grado Plato non è inferiore a 12,5 e "birra doppio malto" se il grado Plato non è inferiore a 14,5.
Quando alla birra sono aggiunti frutta, succhi di frutta, aromi, o altri ingredienti alimentari caratterizzanti, la denominazione di vendita è completata con il nome della sostanza caratterizzante.
Art. 3
Divieti
L'articolo 4 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 è sostituito dal seguente:
E' vietato aggiungere alla birra o, comunque, impiegare nella sua preparazione alcoli sostanze schiumogene.
Per la chiarificazione della birra sono impiegati soltanto mezzi meccanici o sostanze innocue.
Il Ministro della sanità sentiti i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, può autorizzare l'impiego di altri ingredienti non contemplati negli articoli 1 e 2.
Art. 4
Mutuo riconoscimento
Le disposizione del presente decreto non si applicano alla birra legalmente prodotta e commercializzata in un altro Stato membro o nei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo e originari di tali paesi.